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INPS - Assegno per il nucleo familiare

2.94339622642

 

Ente referente:  INPS

 

Si tratta di una prestazione a sostegno delle famiglie con redditi inferiori a determinati limiti, stabiliti ogni anno dalla legge.
L'assegno spetta ai componenti del nucleo familiare, e quindi:

  • il richiedente l'assegno
  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato
  • i figli (legittimi, legittimati, adottivi,affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, affidati a norma di legge) di età inferiore a 18 anni
  • i figli maggiorenni inabili che si trovano nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un lavoro
  • i nipoti, di età inferiore ai 18 anni, a carico di un ascendente diretto (nonno o nonna) che siano in stato di bisogno e siano mantenuti da uno dei nonni

Del nucleo familiare possono fare parte anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti collaterali del richiedente (figli di fratelli e sorelle, minori di età o maggiorenni inabili, a condizione che non abbiano diritto alla pensione ai supersiti e che siano orfani di entrambi i genitori)

MODALITA' DI RICHIESTA
Con circolare n.169 del 31.12.2010 è stata attivata la modalità di presentazione telematica delle domande di autorizzazione agli Assegni per il Nucleo Familiare.

La presentazione delle domande in oggetto dovrà, pertanto, avvenire attraverso uno dei seguenti canali:
* WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN attraverso il portale dell’Istituto - servizio di “Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito” - funzione “Autorizzazione ANF”;
* Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
* Contact - Center  - attraverso il numero verde 803.164.

Al fine di informare i potenziali beneficiari è previsto un periodo transitorio durante il quale saranno comunque garantite le tradizionali modalità di presentazione delle domande.
Al termine del periodo transitorio i tre canali sopracitati diventeranno esclusivi e costituiranno l’unica modalità per la presentazione delle istanze di prestazione.

 

PERIODO
La domanda può essere inoltrata durante tutto l'anno


REQUISITI
-lavoratori dipendenti, disoccupati, lavoratori in mobilità, cassaintegrati, soci di cooperative e pensionati
-lavoratori parasubordinati (iscritti alla gestione separata)
-sono esclusi i lavoratori autonomi dell'agricoltura e i pensionati ex lavoratori autonomi, ai quali spetta invece il vecchio "assegno familiare"
-il reddito del nucleo familiare deve derivare, per almeno il 70% percepito nell'anno solare precedente il 1 luglio, da lavoro dipendente o da prestazione derivante da lavoro dipendente (pensione, indennità di disoccupazione, indennità di maternità, indennità di malattia...)
-nel caso di un nucleo composto da un lavoratore parasubordinato (reddito misto), il requisito del 70% si considera realizzato sommando i due tipi di reddito


ASPETTI PROCEDURALI
Per tutte le informazioni relative agli aspetti procedurali aprire il file allegato a fondo pagina.


Normativa : Legge 296/06, art. 1, comma 783


PAGAMENTO
l'importo dell'assegno può essere versato
- in busta paga da parte del datore di lavoro (che viene poi rimborsato dall'Inps)
- direttamente al lavoratore con assegno circolare, bonifico bancario, bonifico postale
- direttamente allo sportello di qualsiasi ufficio postale sul territorio nazionale
- al coniuge del lavoratore che ne ha diritto presentando domanda all'I nps attraverso i moduli disponibili presso gli Uffici
o sul sito www.inps.it sezione "Moduli".

 

Scheda realizzata il 08/08/2011