Limitazioni all'asporto e consumo di bevande in un'area della città tra via Scalabrini e la Stazione ferroviaria
Dal 7 agosto 2012 in un'area della città tutti i giorni dalle 21.00 alle 7.00 sono vietate la vendita per asporto e il consumo negli spazi pubblici di bevande in contenitori di vetro e di alcolici in qualsiasi contenitore, comunque acquisiti.
Il provvedimento è immediatamente eseguibile e prevede una sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 500,00 (cinquecento).
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La delibera di Giunta Comunale n. 161 del 7 agosto 2012 ha definito alcune aree e spazi pubblici in cui è vietata, nella fascia oraria compresa tra le 21.00 e le 7.00 del giorno successivo, la vendita per asporto e il consumo di bevande in contenitori in vetro e di alcolici in qualsiasi contenitore, comunque acquisiti.
L'area ha il seguente perimetro:
piazzale Marconi, via La Primogenita, viale dei Pisoni, (compreso il parcheggio pendolari ex-Area Sea Sift), via Colombo (tratto da piazzale Roma a via Respighi), piazzale Roma, viale Pubblico Passeggio (tratto da piazzale Roma a piazzale Libertà), vicolo dei Moroni, via Scalabrini, via Chiapponi, piazza Duomo, via Daveri, via Roma (tratto da via Daveri a via Alberoni), via Trebbiola, via Abbondanza, viale Sant'Ambrogio (tratto da via Abbondanza a piazzale Marconi).
Il provvedimento consente l'applicazione dell’art.18 (Limitazioni all’asporto e consumo di bevande) del Regolamento di Polizia Urbana e per la convivenza civile in città, il quale recita:
1. la fascia oraria tra le 21.00 e le 7.00 del giorno successivo, sono previste disposizioni volte a tutelare l’incolumità e il diritto alla quiete delle persone.
In particolare:
a) Nelle aree individuate con apposito provvedimento, è vietata la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro, nonché di alcolici in qualsiasi contenitore, da parte degli esercenti che svolgono la propria attività commerciale in sede fissa o su aree pubbliche, in laboratori artigianali ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, discoteche e attività similari operanti nelle zone in questione. Fa eccezione il servizio effettuato presso il domicilio privato del cliente.
b) Negli spazi pubblici individuati con apposito provvedimento, è vietato il consumo di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro comunque acquisiti, con l’eccezione degli spazi adibiti a feste autorizzate (durante lo svolgimento delle stesse) e dei dehors annessi ai pubblici esercizi.
c) Sono, in ogni modo e a qualsiasi ora, vietati la vendita ed il consumo di alcolici per i minori di sedici anni.
d) E’ vietata l’ organizzazione di gare di consumo di alcolici negli esercizi pubblici e nei circoli privati.
