Amministratore di sostegno
La legge n. 6 del 9 Gennaio 2004 introduce la figura dell'Amministratore di Sostegno. Tale figura ha il compito di assistere e supportare la persona priva in tutto o in parte di autonomia nella gestione delle attività quotidiane mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente. Non può essere nominato a tale funzione nessun operatore pubblico o privato che abbia in carico il beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dall'interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.
MODALITA' DI RICHIESTA
La domanda di nomina dell'Amministratore di Sostegno va presentata al giudice tutelare e può essere inoltrata oltre che dal Pubblico Ministero, dai congiunti o dall'interessato, anche dal responsabile del servizio e dai servizi sociali. L'interdizione o l'inabilitazione non sono più obbligatori, ma da azionare nei soli casi in cui è necessario per assicurare l'adeguata protezione dell'adulto o del minore. La persona che si avvale dell'Amministratore di Sostegno conserva la capacità giuridica di agire sia per gli atti della vita quotidiana, sia per tutto ciò che nel decreto non sia vincolato ad intervento dell'amministratore di sostegno.
Il giudice tutelare deve indicare:
-la durata dell'incarico
-l'oggetto dell'incarico e gli atti che l'amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario
-gli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore
-i limiti anche periodoci delle spese che l'amministratore può sostenere e la periodicità con la quale riferire al giudice l'attività svolta a favore del beneficiario
Precedente: Ammissione in strutture residenziali per anziani e di integrazione retta
