Come costituire un'associazione
MODALITA':
la grandissima maggioranza delle Associazioni oggi esistenti è costituita nelle forme della Associazione non riconosciuta, prevista negli artt. 36 e segg. del Codice Civile.
Ragioni pratiche suggeriscono che un'associazione si costituisca mediante atto scritto (contratto di associazione), basato su due principali componenti:
- l'atto costituivo, che da vita alla associazione, identificandone e fissandone gli elementi di riferimento;
- lo statuto, destinato a regolare il funzionamento della associazione.
Le associazioni riconosciute, previste dagli artt. 14-24 del Codice Civile devono:
- costituirsi con atto pubblico.
- chiedere il riconoscimento della personalità giuridica, con domanda rivolta all'Ufficio Territoriale del Governo (Prefettura);
- iscriversi nel registro delle persone giuridiche tenuto presso il medesimo ufficio.
L'eventuale registrazione dell'atto costitutivo o dello statuto deve avvenire dopo l'attribuzione del codice fiscale in quanto, a norma dell'art. 6 comma 1 lett. b) del DPR 605/1973, questo deve essere indicato nella richiesta di registrazione.
L'atto costitutivo è soggetto a registrazione in termine fisso nei casi di cui all'art. 4 della tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/1986 (Testi Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di regsitro) mentre negli altri casi non vi è l'obbligo di chiedere la registrazione così come stabilito dall'art. 9 della tabella allegata al sopra citato Testo unico.
La registrazione dell'atto costitutivo presso l'Agenzia delle Entrate non è obbligatoria, ma necessaria nei seguenti casi:
- se l'associazione ha necessità di stipulare contratti o richiede contributi ad Enti Pubblici;
- se si vuole costituire un'associazione di promozione sociale (legge n. 383/00) o acquisire lo status di ONLUS ai sensi degli art. 10 e ss. del D. Lgs. 460/97.
Normativa di riferimento
Art. 14 del Codice Civile
Art. 14 del Codice Civile
