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IMU - Scadenze

3.0

L’imposta annua si versa in due rate di ammontare pari al 50% dell’imposta annua dovuta. La prima rata va versata entro il 16 giugno, la seconda rata va versata entro il 16 dicembre

Nel caso la scadenza cada in un giorno prefestivo (il sabato) o festivo (la domenica), la data di scadenza è da intendersi prorogata al primo giorno lavorativo successivo (lunedì).

L’art. 6 del Regolamento IMU del Comune di Piacenza ha stabilito che non si fa luogo al versamento dell’imposta se l’importo dovuto è uguale o inferiore ad € 12,00. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.


Versamento 2012
Per l’anno 2012 è previsto un regime particolare:

per l’abitazione principale e le relative pertinenze, l’imposta è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura pari ad un terzo dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base dello 0,4% e la detrazione prevista dalla norma, da corrispondere rispettivamente entro il 18 giugno e il 17 settembre; la terza rata è versata, entro il 17 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulle precedenti rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa imposta può essere versata in due rate di cui la prima, entro il 18 giugno, in misura pari al 50% dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e la detrazione di cui al sopra citato art. 13, commi 7 e 10, e la seconda, entro il 17 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata. Il versamento in tre rate non è consentito per gli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e per gli alloggi regolarmente assegnati dall’ACER.

per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/93, l’imposta è versata in due rate di cui la prima pari al 30% dell’imposta dovuta applicando l’aliquota di base dello 0,2% e la seconda rata è versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata;

per i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni che dovranno essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, l’imposta è versata in unica soluzione entro il 17 dicembre, salvo il caso in cui l’accatastamento sia antecedente la scadenza dell’acconto.

per tutti gli altri immobili, il pagamento della prima rata dell’IMU è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50% dell’importo ottenuto applicando l’ aliquota di base  dello 0,76% e la detrazione prevista dalla norma; la seconda rata è versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata.

Saldo 
Avendo il Comune deliberato le aliquote IMU, il contribuente dovrà ricalcolare l’IMU dovuta per l’intero anno  e a saldo dovrà versare, a conguaglio l’imposta ricalcolata sulla base delle nuove aliquote
Quota comunale: il contribuente dovrà ricalcolare l’IMU dovuta, utilizzando le aliquote deliberate dall’Ente, per l’intero anno e versare, a conguaglio, l’imposta ricalcolata sulla base delle aliquote approvate (imposta dovuta per l’intero anno solare – importo versato in acconto).
Quota statale: per le fattispecie per le quali è prevista la corresponsione della quota erariale l’importo da versare va calcolato con la medesima aliquota dell’acconto 0,38%. Pertanto se non sono intervenute variazioni sugli immobili oggetto d’imposizione l’importo della quota statale da versare a saldo è uguale a quanto versato in acconto.
N.B. Le aliquote deliberate dall’Ente sono comprensive della quota statale, per le fattispecie per le quali quest’ultima è dovuta. (Esempio: aliquota altri fabbricati 0,96% di cui 0,38% da corrispondere allo Stato e 0,58% da corrispondere al Comune)

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per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012

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Tel. 0523/492555 0523/492963 0523/492277 0523/492140  0523/492080 - fax

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