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IMU - Nuovi coefficienti di rivalutazione e base imponibile

3.04

FABBRICATI

 

Ai fini del calcolo della base imponibile, alle rendite catastali risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, si applicano i seguenti moltiplicatori:

 

CATEGORIA

MOLTIPLICATORE

A -  con esclusione della categoria A/10

160

A/10

80

B

140

C/1

55

C/2

160

C/3

140

C/4

140

C/5

140

C/6

160

C/7

160

D - con esclusione della categoria D/5

60 elevato a 65 a decorrere dall’ 01/01/2013

D/5

80

 

La base imponibile è ridotta del 50% per:

  • fabbricati di interesse storico ed artistico di cui all’articolo 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n° 42.
  • fabbricati dichiarati inagibili  o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.

 

TERRENI AGRICOLI

 

 

Ai fini del calcolo della base imponibile, all’ammontare del reddito dominicale, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, si applica il seguente moltiplicatore:

 

 

TIPOLOGIA

MOLTIPLICATORE

Terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, compresi i terreni non coltivati

 

110

Aree fabbricabili possedute da imprenditori agricoli considerate terreni agricoli se permane la conduzione diretta  con finalità agricole. A tale scopo occorre che il possessore sia un coltivatore diretto ovvero un soggetto qualificabile come IAP ( Imprenditore Agricolo Professionale), di cui all’articolo 1 del  D. Lgs. 99/2004, iscritto alla previdenza agricola.

110

Altri terreni agricoli, compresi i terreni non coltivati

135

 

 

I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;

b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;

c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000;

 

AREE EDIFICABILI

Pubblicata la delibera n. 248/2012 che stabilisce i valori medi venali delle >> aree fabbricabili

 

 

 

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