IMU - Nuovi coefficienti di rivalutazione e base imponibile
Ai fini del calcolo della base imponibile, alle rendite catastali risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, si applicano i seguenti moltiplicatori:
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CATEGORIA |
MOLTIPLICATORE |
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A - con esclusione della categoria A/10 |
160 |
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A/10 |
80 |
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B |
140 |
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C/1 |
55 |
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C/2 |
160 |
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C/3 |
140 |
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C/4 |
140 |
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C/5 |
140 |
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C/6 |
160 |
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C/7 |
160 |
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D - con esclusione della categoria D/5 |
60 elevato a 65 a decorrere dall’ 01/01/2013 |
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D/5 |
80 |
La base imponibile è ridotta del 50% per:
- fabbricati di interesse storico ed artistico di cui all’articolo 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n° 42.
- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
TERRENI AGRICOLI
Ai fini del calcolo della base imponibile, all’ammontare del reddito dominicale, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, si applica il seguente moltiplicatore:
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TIPOLOGIA |
MOLTIPLICATORE |
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Terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, compresi i terreni non coltivati
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110 |
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Aree fabbricabili possedute da imprenditori agricoli considerate terreni agricoli se permane la conduzione diretta con finalità agricole. A tale scopo occorre che il possessore sia un coltivatore diretto ovvero un soggetto qualificabile come IAP ( Imprenditore Agricolo Professionale), di cui all’articolo 1 del D. Lgs. 99/2004, iscritto alla previdenza agricola. |
110 |
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Altri terreni agricoli, compresi i terreni non coltivati |
135 |
I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000;
AREE EDIFICABILI
Pubblicata la delibera n. 248/2012 che stabilisce i valori medi venali delle >> aree fabbricabili
