IMU-ICI - Nuovi codici tributo F24
Al fine di effettuare i versamenti dell’Imposta con modello F24, con risoluzione n° 35/E del 12 aprile 2012 dell’Agenzia delle Entrate sono stati istituiti i seguenti codici tributo
- 3912 - denominato: “IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – COMUNE”;
- 3913 - denominato “IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE”;
- 3914 - denominato: “IMU - imposta municipale propria per i terreni –COMUNE”;
- 3915 - denominato: “IMU - imposta municipale propria per i terreni – STATO”;
- 3916 - denominato: “IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili -COMUNE”;
- 3917 - denominato: “IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - STATO”;
- 3918 - denominato: “IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”;
- 3919 - denominato “IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - STATO”;
- 3923 - denominato “IMU - imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE”;
- 3924 - denominato “IMU - imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE”.
In caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta.
Per i versamenti a saldo relativi all’abitazione principale, sia nel caso il versamento sia avvenuto in tre rate che in due, il campo rateazione/mese rif. dovrà essere compilato con il codice 0101.
ICI
Al fine di effettuare i versamenti dell’Imposta con modello F24, per il versamento dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), ferma restando l’esposizione nella “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati” e la modalità di compilazione del modello F24, i codici tributo relativi all’ICI, istituiti con risoluzione n. 201 del 19 giugno 2002, sono così ricodificati con la sopra richiamata risoluzione n° 35/E del 12 aprile 2012 dell’Agenzia delle Entrate :
- 3940 denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'abitazione principale”;
- 3941 denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per i terreni agricoli;
- 3942 denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per le aree fabbricabili”;
- 3943 denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli altri fabbricati”
Si precisa che i codici “3901”, “3902”, “3903” e “3904” non sono più utilizzabili.
I codici tributo istituiti con risoluzione n. 32 del 2 marzo 2004 per il versamento degli interessi e sanzioni relativi all’imposta comunale sugli immobili restano invariati:
- 3906, denominato: “Imposta comunale sugli immobili – Interessi”;
- 3907, denominato: “Imposta comunale sugli immobili – Sanzioni”.
COMPILAZIONE DEL MODELLO F24
In sede di compilazione del modello F24 nella sezione “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati” rispettare le seguenti indicazioni:
- nello spazio “codice ente/codice comune” è riportato il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it
- nello spazio “Ravv.” barrare la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento;
- nello spazio “Acc.” barrare se il pagamento si riferisce all’acconto;
- nello spazio “Saldo” barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;
- nello spazio “Numero immobili” indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
- nello spazio “Anno di riferimento” deve essere indicato l’anno d’imposta cui siriferisce il pagamento.
- Nel caso in cui sia barrato lo spazio “Ravv.” indicare l’anno incui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate – www.agenziaentrate.gov.it nella sezione Servizi on line - F24 web è possibile reperire il sistema di compilazione on line del modello F24.
Sul sito del Comune di Piacenza www.comune.piacenza.it alla sezione IMU è inoltre disponibile: un sistema di calcolo guidato in base alle aliquote ed alle detrazioni deliberate dall’ente, la compilazione dell’F24 on line e la stampa dello stesso.
ARROTONDAMENTO
Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Poiché a ciascuna tipologia di immobile è associato un differente codice tributo, l’arrotondamento all’unità deve essere effettuato per ciascun rigo del modello F24.
