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IMU Erariale

3.0

Quota di imposta di competenza dello Stato

E’ riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile dell’immobile l’aliquota di base dello 0,76%, di cui al comma 6 dell’articolo 13 del D.L. n° 201/2011 convertito con Legge n° 214/2011.

L’aliquota statale non si aggiunge alle aliquote deliberate dal Comune ma è parte di esse ed è pari al 3,8 per mille.

Le riduzioni di aliquota eventualmente deliberate dal Comune, non si applicano alla quota d’imposta riservata allo Stato.

Pertanto, per gli immobili per i quali la quota statale è dovuta, l’IMU deve essere in parte versata allo Stato, con aliquota dello 0,38%, ed in parte versata al Comune (aliquota deliberata dal Comune detratta l’aliquota dello 0,38%).

La quota d’imposta dovuta allo Stato si versa contestualmente (nel medesimo momento e con il medesimo modello F24) alla quota d’imposta dovuta al Comune.

L’importo da versare va calcolato con la medesima aliquota dell’acconto 0,38%. Pertanto se non sono intervenute variazioni sugli immobili oggetto d’imposizione l’importo della quota statale da versare a saldo è uguale a quanto versato in acconto.
N.B. Le aliquote deliberate dall’Ente sono comprensive della quota statale, per le fattispecie per le quali quest’ultima è dovuta. (Esempio: aliquota altri fabbricati 0,96% di cui 0,38% da corrispondere allo Stato e 0,58% da corrispondere al Comune)

Fattispecie per le quali l’IMU dovuta deve essere interamente versata al Comune e non è dovuto il versamento della quota statale:

  • abitazione principale e le relative pertinenze;
  • fabbricati rurali ad uso strumentale;
  • unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e gli alloggi regolarmente assegnati dall’ACER;
  • unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  • unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato – AIRE - a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che la stessa non risulti locata;
  • ex casa coniugale che a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione  degli effetti civili del matrimonio è stata assegnata ad uno dei coniugi
  • immobili posseduti dal Comune nel proprio territorio.

 

ufficio imu
indirizzo:

Pubblico Passeggio, 42

Tel. 0523/492555 0523/492963 0523/492277 0523/492140  0523/492080 - fax

0523/492558

u.imu@comune.piacenza.it

orario: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,45 alle ore 13,00, lunedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30.