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Semplificazione amministrativa - autocertificazione - dichiarazione sostitutiva di certificazione

Modifiche e novità introdotte dal >>DPR 445 del 28 dicembre 2000.

CERTIFICATI:
- I certificati relativi a situazioni personali che non cambiano nel tempo (nascita, morte, titoli di studio) non scadono mai;
- tutte le altre certificazioni anagrafiche (cittadinanza, residenza, stato di famiglia, esistenza in vita, stato libero, godimento dei diritti politici), i certificati e gli estratti di stato civile hanno validità sei mesi dal rilascio;
- si possono presentare certificati scaduti, dichiarando in fondo al documento che le indicazioni contenute sono invariate (la firma non deve essere autenticata).

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE:
(art. 16 D.P.R. n. 444 del 28.12.2000)
Consente di dichiarare su un  foglio o su >>moduli per autocertificazione, fatti o situazioni personali in sostituzione del certificato corrispondente.
Occorre firmarla per renderla valida.
L'autocertificazione sostituisce il certificato di:
-Data e luogo di nascita
-Residenza
-Cittadinanza
-Godimento dei diritti civili e politici (con esclusione nei procedimenti elettorali)
-Stato di famiglia
-Esistenza in vita
-Decesso del coniuge, ascendente o discendente
-Iscrizioni in albi, registri o elenchi tenuti dalla P.A.
-Stato di celibe coniugato, vedovo o libero  
-Nascita del figlio
-Titolo di studio, esami sostenuti
-Qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, abilitazione, formazione, aggiornamento, qualificazione tecnica
-Situazione dei redditi ed economica
-Assolvimento degli obblighi contributivi e loro ammontare
-Possesso e numero codice fiscale, di partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria
-Stato di disoccupazione
-Qualità di pensionato (e cat. di pensione)
-Qualità di studente, di casalinga
-Qualità di legale rappresentante di persona fisica o giuridica (società, associazioni, ecc.); qualità di tutore o curatore e simili
-Iscrizione ad associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
-Tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio
-Qualità di vivenza a carico (ad es. in qualità di figlio dichiaro di vivere a carico di....)
-Dati contenuti nei registri dello stato civile di cui l'interessato è a diretta conoscenza (ad es. regime patrimoniale dei coniugi).
-Appartenenza a ordini professionali
-Non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
-Di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento e non aver presentato domanda di concordato
-Di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
Il rifiuto della pubblica amministrazione di accettare queste forme alternative di certificazione, quando ci siano tutti i presupposti per accoglierle, costituisce violazione dei doveri di ufficio.

CARTA D'IDENTITA':
Non è più necessaria l'indicazione dello stato civile, salvo specifica richiesta del cittadino;
è possibile fare il rinnovo sei mesi prima della scadenza;
Nei rapporti con la pubblica amministrazione, la carta d'identità è sostitutiva di tutti i certificati che contengono le stesse informazioni in essa riportate: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e cittadinanza.

FIRME SU DOMANDE - ISTANZE:
 
- si autentica la firma per le dichiarazioni sostitutive di notorietà rivolte ai privati e per le domande relative alla riscossione di benefici economici da parte di un'altra persona; (>> vedi scheda)
- non si autentica più la firma nelle domande rivolte alla pubblica amministrazione se presentate direttamente dall'interessato o se la domanda viene inviata per posta, fax o per via telematica allegando fotocopia non autenticata di un documento di identità;
- la firma su >>dichiarazioni sostitutive di notorietà deve essere autenticata direttamente dagli enti e dalle imprese di servizi pubblici (USL, INPS, Poste, Telecom ecc.)
- i documenti che richiedono la firma di più persone possono essere sottoscritti anche separatamente.
N.B.si fa presente che l'avvio della domanda (istanza) con firma non autenticata non comporta, di per sè, l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo (infatti, per norma generale, le domande rivolte agli organi della Pubblica Amministrazione per ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo sono soggette all'imposta di bollo).

FOTOGRAFIE:  (>> vedi scheda)
- le fotografie richieste per il rilascio di documenti personali sono legalizzate dall'ufficio richiedente, se presentate direttamente dal cittadino.

NASCITE:
La dichiarazione può essere fatta:
1- entro 3 giorni dal parto presso la direzione sanitaria dell'ospedale o la casa di cura dove è avvenuta la nascita.
2- entro 10 giorni dal parto nel comune di residenza della madre, o su accordo dei genitori, nel comune di residenza del padre;
3- entro 10 giorni dal parto nel comune di nascita
- nel caso di dichiarazione di nascita presso i comuni di nascita o residenza è necessario esibire l'attestazione di nascita rilasciata dalla struttura sanitaria in cui è avvenuto il parto.

CONCORSI:

- non va più autenticata la firma sulla domanda di concorso;
- vengono aboliti i limiti di età e i titoli preferenziali legati all'età (salvo regole dettate da regolamenti delle singole amministrazioni)
- non va più autenticata la firma per la domanda di partecipazione ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali.
- l'interessato può inoltre dichiarare copie conformi agli originali le fotocopie di pubblicazioni (es. libri, giornali, riviste o articoli), di un titolo di studio e di servizio, la copia di documenti fiscali, la copia di un documento o di un atto rilasciato o conservato da una Pubblica Amministrazione.

LEVA:
Tutti coloro che non hanno ancora assolto agli obblighi di leva hanno diritto al passaporto senza le limitazioni di un tempo, per motivi turistici.
Non è più necessario il rilascio del nulla osta del Distretto Militare.

NON E' POSSIBILE EFFETTURARE L'AUTOCERTIFICAZIONE PER:
- certificati medici
- certificati sanitari
- certificati veterinari
- certificati di origine
- certificati di conformità CE
- marchi
- brevetti 

PRINCIPALI NOVITA' INTRODOTTE DAL TESTO UNICO SULLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

- Destinatari del Testo unico sono le Pubbliche Amministrazioni, i gestori di pubblici servizi ed i privati che vi consentono.
- Le norme si applicano ai cittadini italiani e comunitari. I soggetti non appartenenti alla C.E. , in possesso di regolare permesso di soggiorno, possono fare dichiarazioni sostitutive (art. 46), solo se la documentazione sostituita dalla certificazione è giacente presso Pubbliche Amministrazioni.
- E' fatto divieto assoluto alle Pubbliche Amministrazioni e gestori di Pubblici Servizi, di richiedere ai cittadini certificati concernenti stati, fatti e qualità delle persone precisati nell'elenco delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, di cui all'art. 46 del Testo Unico, richiamato in oggetto.
- Le Pubbliche Amministrazioni e gestori di Pubblici Servizi che non si attengono alle normative sulla semplificazione, violano i doveri di ufficio.
- Con le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà il cittadino può dichiarare tutte le condizioni, le qualità personali e i fatti a sua conoscenza.
- La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà , nell'interesse di chi è resa, può riguardare stati, fatti e qualità di terze persone.
- Le modalità di utilizzo dei mezzi di semplificazione in argomento, non possono riguardare i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine , di conformità CE, di marchi o brevetti.
- La sottoscrizione di istanze e dichiarazioni sostitutive di atto notorio da presentare alla Pubblica Amministrazione o Gestori di pubblici servizi, se non eseguita direttamente presso gli uffici competenti a riceverla, è valida se inviata agli enti predetti con allegata la semplice fotocopia di un documento di identità valido del sottoscrittore.
- Le dichiarazioni, ad esclusione di quelle fiscali, possono essere sottoscritte nell'interesse dei terzi, limitatamente al coniuge o la parente fino al 3° grado, con l'indicazione dell'impedimento temporaneo a sottoscrivere da parte dell'interessato.
- Oltre all'autenticazione della copia di atti e documenti, effettuata dai soggetti che le ricevono, dal notaio, cancelliere, segretario comunale, funzionario incaricato dal Sindaco, sono state introdotte modalità alternative, consistenti in una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, da parte dell'interessato, con allegata fotocopia di un documento valido del dichiarante. In particolare oltre alle pubblicazioni, la citata dichiarazione può riguardare anche titoli di studio, di servizio e documenti fiscali, purché gli originali siano conservati presso Pubbliche Amministrazioni o privati.
- L'autentica della firma è necessaria solo per le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da presentare ai privati e, per le autorizzazioni di riscossione di benefici economici (pensioni o contributi) da parte di terze persone, presentate ad una Pubblica Amministrazione o ad un gestori di pubblico servizio. All'autentica provvede prioritariamente il dipendente addetto a ricevere la documentazione.
- Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni non effettuate dall'interessato direttamente presso l'Ente richiedente, possono essere inviate a mezzo posta o fax, con semplice sottoscrizione del cittadino, senza allegare alcuna fotocopia di un documento di identità.
- Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia e decade dai benefici conseguiti da un provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
- Permane l'imposta di bollo da scontare nel rispetto di quanto previsto nella normativa vigente in materia, approvata con D.P.R. 26.10.1972 N. 642.
- Il trattamento dei dati personali è disciplinato dal D.Lvo n. 196/2003
- Le certificazioni per una persona in uno stesso procedimento sono cumulate in un documento.
- Limitazione della necessità degli estratti di stato civile.
- E' acquisita d'ufficio la documentazione esistente presso enti pubblici o gestori di pubblici servizi, su indicazione dell'interessato, che deve precisare: l'Amministrazione competente e gli elementi necessari per il reperimento dell'informazione o dei dati richiesti.
- Sono equipollenti alla carta d'identità: passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla manutenzione di impianti termici, porto d'armi, tessere di riconoscimento rilasciate da amministrazioni dello Stato.
- Le certificazioni per fatti o dati non soggetti a modifica hanno valore illimitato. La validità semestrale della certificazione può andare oltre nel caso che l'interessato confermi i dati in esso contenuti.
- La validità delle dichiarazioni sostitutive è la stessa degli atti che sostituiscono.
- E' esente da imposta da bollo e non necessita di autenticazione la sottoscrizione di domande per la partecipazione a concorsi.
- Il cittadino può utilizzare i dati contenuti nei documenti di identità personale , con asseverazione nei casi di documenti scaduti.
- La legalizzazione delle fotografie è esente da bollo e può essere effettuata solo se finalizzata al rilascio di documenti personali e, pertanto, l'interessato deve richiederla prioritariamente alle amministrazioni competenti o presso qualsiasi Comune.

Normativa di riferimento
DPR 28/12/2000 N. 445
Scheda realizzata il 22/11/2011