Passaggio di proprietà del cane/gatto/furetto - anagrafe canina
Il cittadino residente a Piacenza che intende comunicare la variazione della proprietà del proprio animale deve presentarsi al con un documento di identità e l'attestato di proprietà dell'animale.
MODALITA' DI RICHIESTA:
Gli interessati (cedente e cessionario) si devono presentare presso il Quic , in alternativa può presentarsi solo uno dei due, con la dichiarazione dell'altro firmata e accompagnata da fotocopia del documento di identità.
DOCUMENTAZIONE:
- Documento d'identità di entrambi (vecchio e nuovo proprietario)
- Attestato di proprietà dell'animale
- Dichiarazione di cessione/acquisizione di animale
I proprietari di cani, gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio sono tenuti a iscrivere i propri animali all'anagrafe canina del Comune di residenza entro trenta giorni dalla nascita dell'animale o da quando ne vengano, a qualsiasi titolo, in possesso.
L'iscrizione va effettuata presso l'ufficio dell'Anagrafe canina dal proprietario o da un suo delegato (che deve portare il proprio documento di riconoscimento e quello del proprietario); il proprietario deve essere residente nel Comune di Piacenza e deve essere maggiorenne.
All’atto dell’iscrizione viene consegnato un microchip che deve essere inserito al cane da un medico veterinario e l'attestazione di inserimento deve essere restituita all'Anagrafe entro 7giorni.
Se il cane ha già il tatuaggio leggibile, o il microchip, occorre presentarne la documentazione.
Al proprietario viene rilasciato un attestato di proprietà e un documento d’identità del cane.
Il costo del microchip è di euro 3,70.
L'iscrizione all'anagrafe è gratuita.
Non esiste alcuna tassa sui cani.
Il decesso, la cessione e il cambio di residenza devono essere segnalati all'Ufficio Anagrafe canina entro 15 giorni; lo smarrimento o la sottrazione ed eventuale ritrovamento entro 3 giorni.
Sanzioni
In ottemperanza alla Legge Regionale dell’Emilia Romagna n.27/2000 il proprietario che non iscrive il cane all’anagrafe canina entro trenta giorni dalla nascita o da quando ne viene a qualsiasi titolo in possesso, è passibile di una sanzione da 77,50 Euro a 232,41 Euro.
Il proprietario che non identifichi il proprio animale, secondo le modalità previste dalla norma, o non possa comprovare l'avvenuta esecuzione dell'identificazione con apposita documentazione è passibile di una sanzione da Euro 57,64 ad Euro 154,44.
L.R. n° 27 del 7/04/2000 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina"
